L’Inps introduce una procedura dedicata per le lavoratrici madri titolari dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato con il sistema contributivo. Con il messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026 l’istituto attiva una modalità semplificata per chiedere i benefici previsti dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 335/1995 nel passaggio dall’AOI alla pensione di vecchiaia.
In breve
- L'Inps introduce una domanda dedicata per le lavoratrici madri con assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo.
- La richiesta va presentata entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia calcolata senza l'agevolazione.
- Il beneficio si può scegliere tra anticipo dell'età (da 4 a 16 mesi in base al numero di figli) e coefficiente di trasformazione maggiorato.
- La domanda si presenta online su inps.it, tramite patronato o al Contact Center Multicanale.
Cronologia
- 5 marzo 2025 La circolare INPS n. 53 disciplina la riduzione dell'età pensionabile e il beneficio alternativo sul coefficiente di trasformazione.
- 26 giugno 2026 Il messaggio INPS n. 2124 fissa il termine per la richiesta entro il mese precedente la decorrenza della pensione calcolata senza l'agevolazione.
- 2 novembre 2026 Il messaggio INPS n. 3527 attiva la nuova istanza dedicata per le lavoratrici madri con AOI contributivo.
L’assegno ordinario di invalidità spetta a persone con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di problemi di salute fisica o mentale, come riepiloga Quifinanza. La nuova istanza si chiama «Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia» e consente di identificare direttamente la richiesta dell’agevolazione.
Chi può chiedere il beneficio
Le agevolazioni spettano alle lavoratrici madri con AOI liquidato nel sistema contributivo. Rientrano soprattutto le assicurate che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 e quelle che avevano esercitato validamente l’opzione per il calcolo interamente contributivo prima della liquidazione dell’assegno.
Per la trasformazione serve la cessazione del rapporto di lavoro per le dipendenti, secondo l’articolo 1, comma 10, della Legge 222/1984. I periodi di percezione dell’AOI senza attività lavorativa concorrono al perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione e non incrementano l’importo della pensione.
Il beneficio richiede di scegliere fra l’anticipo dell’età rispetto al requisito anagrafico e l’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato. Con 1 figlio l’anticipo è di 4 mesi, con 2 figli di 8 mesi, con 3 di 12 mesi, con 4 o più di 16 mesi. In alternativa il coefficiente prevede un’età maggiorata di 1 anno fino a due figli e di 2 anni da tre figli in su. La riduzione anagrafica prevista dalla circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025 si applica anche ai requisiti della pensione di vecchiaia contributiva con cinque anni di contribuzione effettiva, qualora ricorrano le condizioni richieste dalla legge.
| Numero di figli | Anticipo sulla pensione | Coefficiente maggiorato |
|---|---|---|
| 1 figlio | 4 mesi | Età maggiorata di 1 anno |
| 2 figli | 8 mesi | Età maggiorata di 1 anno |
| 3 figli | 12 mesi | Età maggiorata di 2 anni |
| 4 o più figli | 16 mesi | Età maggiorata di 2 anni |
Domanda, scadenze e conguagli
La richiesta va presentata entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza considerare l’agevolazione. Se arriva oltre quel termine, il beneficio non viene riconosciuto né con la trasformazione d’ufficio né in seguito. L’istanza si presenta online su inps.it con SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS, tramite patronato o al Contact Center Multicanale (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile a pagamento). Il percorso online indicato è “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione di vecchiaia”.
Dal 2027 la pensione ordinaria di vecchiaia richiede 67 anni e un mese; dal 2028 sale a 67 anni e tre mesi, secondo la circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026. In un esempio riportato da pmi.it, una lavoratrice nata il 20 aprile 1960 con un figlio e AOI contributivo raggiunge il requisito ordinario di 67 anni e un mese il 20 maggio 2027, con pensione dal 1° giugno. La riduzione di quattro mesi porta il requisito a 66 anni e nove mesi il 20 gennaio 2027, con decorrenza teorica dal 1° febbraio; il termine per la richiesta resta il 31 maggio 2027. La decorrenza agevolata può essere anteriore all’invio dell’istanza, purché questa sia trasmessa entro il termine. L’Inps verifica il diritto e determina l’eventuale conguaglio.
Le lavoratrici che hanno già inviato la richiesta con la modalità precedente, indicando il beneficio nelle note, possono verificare lo stato della pratica presso l’Inps o il patronato prima di presentare una nuova domanda, evitando duplicazioni. Nei casi in cui l’anticipo determina una decorrenza precedente al periodo di pagamento dell’AOI, l’Inps revoca l’assegno dalla decorrenza della pensione, compensa le rate già corrisposte con gli importi pensionistici e liquida l’eventuale differenza a credito, nei limiti della prescrizione.







