L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), insieme ad aziende ed esperti del settore, sta tentando di governare lo strapotere dell’intelligenza artificiale attivando un Tavolo tecnico per la tutela del pluralismo e la difesa del diritto d’autore.
I due punti cardine del Tavolo sono:
- Equo compenso e diritto d’autore: Regolare l’addestramento dei modelli di IA, che utilizzano enormi quantità di dati prodotti da giornalisti ed editori, garantendo a questi ultimi un riconoscimento economico trasparente per preservare la sostenibilità del settore.
- Pluralismo e trasparenza: Monitorare gli algoritmi che aggregano e sintetizzano le notizie, assicurando la riconoscibilità dei contenuti sintetici e l’accesso dei cittadini a fonti informative eterogenee e affidabili.
Il diritto d’autore ha sempre tutelato un’espressione originale umana. L’intelligenza artificiale sta modificando il concetto stesso di diritto d’autore perché introduce sul mercato output di alta qualità che non derivano però da scelte libere ed emotive, ma dall’esecuzione statistica di pattern appresi. Ma quando non è ravvisabile un apporto umano, si può davvero parlare di tutela di un’opera?
Cosa dice la normativa italiana
Prima ancora della legge, è stata la Corte di Cassazione che ha definito la creatività come l’espressione individuale che riflette la personalità dell’autore tramite scelte libere. L’Italia ha formalizzato questo orientamento con la legge 132/2025, la prima disciplina organica nazionale sull’IA.
Il legislatore ha modificato la legge sul diritto d’autore stabilendo che le opere realizzate con il supporto dell’IA sono tutelate solo se costituiscono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore (persona fisica).
Cosa dice l’Europa
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ribadisce da anni che la protezione sorge solo dove l’autore esprime le proprie capacità creative rispecchiando la sua personalità.
Inoltre, l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) ha proposto l’esclusione totale dei contenuti generati da IA dalla protezione autorale, caldeggiando un obbligo di etichettatura.
I casi clamorosi negli USA
Negli Stati Uniti il punto di svolta si è registrato col caso Thaler v. Perlmutter. Stephen Thaler aveva tentato di registrare il copyright di un’immagine indicando un software come unico autore. Prima la Corte d’Appello e poi la Corte Suprema hanno respinto il ricorso: una macchina non possiede personalità giuridica, non risponde a incentivi economici e non può detenere o trasferire proprietà.
Resta aperta la “zona grigia” delle opere assistite, come nel caso pendente Allen v. Perlmutter (un’immagine creata con Midjourney tramite oltre 600 prompt iterativi). L’U.S. Copyright Office specifica che i prompt, equiparabili a idee generali, non sono tutelabili di per sé; la valutazione sulla paternità dell’opera andrà quindi effettuata caso per caso.







