Dal 1° novembre 2026 le dichiarazioni doganali per le vendite a distanza di beni importati di valore fino a 150 euro devono contenere i Product Identifiers (PID). Lo ricorda l’Agenzia delle Dogane con un avviso del 29 ottobre 2026.
I PID sono identificativi riferiti ai singoli prodotti commercializzati nell’ambito delle vendite a distanza. La loro introduzione, prevista dal regolamento delegato (UE) 2026/1022 che ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446, serve a rafforzare la tracciabilità delle merci importate e a collegare il prodotto alla relativa transazione commerciale, come riportato da Edotto.
Dove vanno indicati i codici
Per ciascun articolo della dichiarazione doganale devono essere presenti due codici: il C127 – M-PID, identificativo attribuito dal venditore online, dal mercato virtuale o dalla piattaforma, e il C128 – NS-PID, identificativo non standardizzato attribuito dal fabbricante, produttore o fornitore.
A questi si aggiunge, in alternativa, il C129 – S-PID quando esiste un identificativo standardizzato, oppure il codice Y081 quando l’identificativo standardizzato non è disponibile. L’obbligo vale indipendentemente dal tracciato dichiarativo utilizzato.
L’Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 29 ottobre precisa i campi: C127, C128 e C129 vanno inseriti nel DE 12 03 000 000 – Documento giustificativo, mentre Y081 va riportato nel DE 12 04 – Riferimento aggiuntivo. Per gli articoli che comprendono più prodotti, l’Agenzia rinvia alle modalità descritte nella guida della Commissione europea. I codici vanno indicati per ogni articolo nei documenti giustificativi, come sintetizza EC News.
| Codice | Descrizione | Campo dichiarativo |
|---|---|---|
| C127 – M-PID | Identificativo attribuito dal venditore online, dal mercato virtuale o dalla piattaforma | DE 12 03 000 000 – Documento giustificativo |
| C128 – NS-PID | Identificativo non standardizzato attribuito dal fabbricante, produttore o fornitore | DE 12 03 000 000 – Documento giustificativo |
| C129 – S-PID | Da utilizzare quando esiste un identificativo standardizzato del prodotto | DE 12 03 000 000 – Documento giustificativo |
| Y081 | Da indicare quando l’identificativo standardizzato del prodotto non è disponibile | DE 12 04 – Riferimento aggiuntivo |
Chi è coinvolto e cosa devono fare le imprese
L’obbligo riguarda le merci oggetto di vendite a distanza di beni importati, come definite dall’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE, contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e soggette al dazio forfettario di 3 euro.
Gli operatori devono acquisire tempestivamente gli identificativi lungo la filiera, presso venditore online, piattaforma, fabbricante, produttore o fornitore, prima della compilazione della dichiarazione. L’Agenzia invita ad adottare ogni ragionevole misura per reperire i codici.
Se nella fase iniziale l’operatore non riesce ad adempiere per indisponibilità degli identificativi, in sede di controllo dovrà fornire evidenza delle specifiche criticità riscontrate e delle iniziative intraprese per superarle. Nella fase di prima attuazione sarà, inoltre, effettuato un monitoraggio del rispetto dei nuovi obblighi dichiarativi, anche per individuare eventuali criticità operative.






