Il Tribunale di Lucca ha dichiarato illegittimo e discriminatorio il licenziamento di un’impiegata di un istituto scolastico, allontanata dal lavoro per aver superato il limite massimo di assenze per malattia mentre affrontava una grave patologia tumorale. Il giudice del lavoro ha disposto il reintegro immediato e il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dall’aprile 2025 fino all’effettivo rientro a scuola, come riportato dal Messaggero il 15 ottobre. La vicenda è racchiusa nel titolo con cui è stata diffusa: «Sono stata licenziata per le assenze dovute a un tumore, mi hanno chiesto quasi 100mila euro».
Al licenziamento l’amministrazione aveva aggiunto una richiesta di recupero del credito: pretendeva la restituzione di 97.692 euro, corrispondenti agli stipendi percepiti dalla lavoratrice nei periodi in cui era rimasta a casa per sottoporsi alle terapie. Anche questa richiesta è stata bloccata dalla magistratura. Il provvedimento adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato annullato dal giudice del lavoro, che ha riconosciuto alla dipendente il diritto al risarcimento, come riportato da La Nazione.
Il comporto calcolato senza i giorni di disabilità
Al centro della pronuncia c’è il modo in cui l’amministrazione ha calcolato il periodo di comporto, cioè il limite massimo delle assenze per malattia oltre il quale il rapporto di lavoro può essere interrotto. Secondo il giudice, le norme generali non andavano applicate rigidamente a questa situazione: dal conteggio andavano esclusi i giorni legati alla condizione di disabilità certificata della dipendente.
La scuola, inoltre, aveva l’obbligo di avvertire preventivamente la lavoratrice dell’imminente superamento del limite. Un avviso che le avrebbe consentito di chiedere un’aspettativa non retribuita oppure di valutare un rientro protetto in servizio. La magistratura ha censurato proprio il mancato ricorso a soluzioni alternative prima di procedere al licenziamento.
Gli accertamenti medici e gli accomodamenti ragionevoli
Una volta accertato che le assenze erano legate alla patologia tumorale, secondo la magistratura l’istituto avrebbe dovuto valutare la situazione sanitaria dell’impiegata e convocarla per gli accertamenti medici necessari. Avrebbe poi dovuto verificare la possibilità di un ritorno al lavoro attraverso quelli che la decisione indica come «accomodamenti ragionevoli», compatibili con il suo stato di salute.
Un ritardo lungo e l’affidamento sul posto
Sulla pronuncia ha inciso anche l’ampio intervallo di tempo trascorso prima del licenziamento. Secondo la ricostruzione alla base della decisione, quel ritardo aveva generato nella lavoratrice un legittimo affidamento sulla stabilità del proprio posto. Il giudice ha chiarito che l’amministrazione non poteva intervenire a distanza di anni per correggere un proprio errore burocratico, rivalendosi improvvisamente sulla dipendente con il licenziamento e con la richiesta di restituzione degli stipendi.







