Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta del Ministero dell’Interno di sospendere gli effetti della sentenza con cui il TAR di Reggio Calabria aveva annullato il diniego della licenza di pubblica sicurezza a un centro scommesse di Rosarno. L’ordinanza n. 4493/2026 della Terza Sezione è stata pubblicata il 22 ottobre. L’attività è aperta dal 2016 e, secondo la nota trasmessa dai legali dopo la pronuncia, ha ottenuto la licenza e ha ripreso a funzionare.
Il provvedimento cautelare arriva dopo l’interdittiva antimafia emessa nell’ottobre 2023 e fissa i margini della Questura quando nega l’autorizzazione a un’impresa ammessa al controllo giudiziario previsto dal Codice antimafia.
Dall’interdittiva al controllo giudiziario
Nell’ottobre 2023 la Prefettura di Reggio Calabria aveva emesso un’interdittiva antimafia nei confronti dell’attività, seguita dalla revoca della licenza da parte della Questura. Nel marzo 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, ha accolto la richiesta dell’imprenditore di accedere al controllo giudiziario volontario disciplinato dall’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 159/2011. La misura sospende gli effetti dell’interdittiva per la sua durata e punta al recupero dell’impresa attraverso un percorso di vigilanza e risanamento.
Durante quel percorso l’imprenditore ha sottoscritto un contratto con la concessionaria Eurobet e ha investito circa 26mila euro nell’adeguamento dei locali. Nel giugno 2025 ha presentato una nuova istanza di licenza ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La Questura l’ha respinta il 23 dicembre 2025, sostenendo che l’ammissione al controllo giudiziario non bastasse a superare le valutazioni di affidabilità riservate all’autorità di pubblica sicurezza. Il diniego richiamava alcuni controlli nei quali il titolare era stato trovato in compagnia di persone con precedenti, tra cui un familiare.
La motivazione che il Viminale non ha ottenuto di sospendere
Gli avvocati Vincenzo Melara e Davide Vigna hanno impugnato il provvedimento, contestando l’uso di circostanze già esaminate nel procedimento di prevenzione e l’assenza di elementi ulteriori. Con la sentenza n. 631 del 21 settembre 2026 il TAR ha accolto il ricorso: il Questore conserva un’autonoma potestà valutativa, ma deve indicare circostanze specifiche sfuggite al giudice della prevenzione, anziché fondare il diniego su fatti in prevalenza anteriori all’ammissione al controllo.
Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato e ne ha chiesto la sospensione cautelare. La Terza Sezione ha scritto che la valutazione negativa sull’affidabilità dell’imprenditore «non appare adeguatamente e logicamente giustificata con il riferimento a fatti risalenti al periodo precedente all’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario». Per i giudici il rischio va letto sulla possibilità che i rapporti con soggetti riconducibili a contesti mafiosi proseguano in futuro; il richiamo a circostanze pregresse richiede una motivazione adeguata sulla loro attuale rilevanza.
Il Consiglio di Stato ha aggiunto che l’annullamento del diniego non comporta l’obbligo automatico di rilasciare la licenza. La competenza del Questore a valutare i requisiti di pubblica sicurezza resta ferma, purché esercitata secondo i criteri indicati nell’ordinanza.
La chiusura dal 16 settembre e la riapertura
Tra febbraio e settembre 2026 il centro scommesse aveva lavorato con un’autorizzazione provvisoria ottenuta dopo un primo intervento cautelare del TAR. In quei mesi l’amministratore giudiziario ha effettuato undici accessi senza formulare rilievi, e il Tribunale ha prorogato il controllo giudiziario fino al 2027 con parere favorevole del Pubblico Ministero. Alla scadenza dell’autorizzazione, il 16 settembre, il punto vendita è rimasto chiuso in attesa delle determinazioni amministrative. Due diffide dei legali non hanno sbloccato la situazione e uno dei due dipendenti è stato licenziato.
«Il controllo giudiziario è una scommessa dello Stato sulla legalità di un’impresa», ha commentato Melara. «Non ha senso che un’altra articolazione dello Stato la renda impossibile».
L’ordinanza cautelare non chiude il contenzioso, che proseguirà con l’esame nel merito dell’appello. Al centro resta il rapporto tra l’autonomia delle valutazioni delle autorità di pubblica sicurezza e gli effetti del controllo giudiziario antimafia, nei casi in cui un’impresa sia stata ammessa a un percorso di recupero sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria.







