Ristrutturare casa o cambiare l’impianto di riscaldamento richiede nuove valutazioni energetiche fin dalla fase di progetto.
L’integrazione di fotovoltaico e pompe di calore diventa un passaggio obbligato per chi intende aprire una pratica edilizia. Ristrutturare casa o cambiare l’impianto di riscaldamento richiede nuove valutazioni energetiche fin dalla fase di progetto. Il nuovo D.Lgs. 5/2026, che attua la direttiva europea RED III, cambia le regole del gioco per chi presenta una pratica edilizia come Permesso di Costruire, SCIA o CILA.
Chi apre un cantiere deve allegare una relazione tecnica firmata dal progettista. Il documento serve a certificare che una parte dei consumi verrà coperta da impianti a fonte rinnovabile installati direttamente sull’immobile.
| Tipo di Cantiere | Quota Climatizzazione | Quota Acqua Calda |
| Nuova Costruzione | 60% dei consumi totali | 60% (65% per edifici pubblici) |
| Ristrutturazione 1° Livello | 40% del fabbisogno | 40% da fonti pulite |
| Ristrutturazione 2° Livello | 15% del fabbisogno | Non richiesta |
| Cambio Impianto Termico | 15% (se fattibile) | Non richiesta |
Cosa cambia per ogni tipo di lavoro
Per le nuove costruzioni la quota minima di energia pulita copre almeno il 60% dei consumi complessivi dell’edificio. Per l’acqua calda sanitaria la soglia resta al 60%, ma sale al 65% se l’immobile è pubblico.
Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello — quelle che superano il 50% della superficie e toccano l’impianto termico — la copertura da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40%. Se l’intervento è di secondo livello, cioè tra il 25% e il 50% dell’involucro, la quota scende al 15% ed è legata solo a riscaldamento e raffrescamento.
La novità riguarda anche la semplice sostituzione della caldaia o il rifacimento dell’impianto di riscaldamento. In questi casi scatta l’obbligo del 15% di energia rinnovabile, sempre che l’intervento risulti fattibile sul piano tecnico.
Quali tecnologie usare e quando valgono le deroghe
Non c’è una tecnologia imposta dalla legge. Ciascun progetto può integrare pannelli fotovoltaici, pompe di calore, sistemi geotermici o solare termico in base agli spazi e alla convenienza.
L’obbligo decade soltanto in caso di impossibilità tecnica, vincoli storici o paesaggistici rigidi o allacciamento a reti di teleriscaldamento. La deroga non è comunque automatica: spetta al tecnico dimostrare l’infattibilità dentro la relazione tecnica di progetto.







