La Corte dei Conti, in sede d’appello, ha respinto il ricorso della Procura regionale del Lazio e ha confermato la decisione di primo grado che escludeva la responsabilità dell’ex amministratore di una società di gestione per il mancato pagamento di circa 19.500 euro. La pronuncia è la sentenza n. 67/2026 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello, depositata il 27 marzo. Il punto è semplice da enunciare: quella somma non è un danno erariale direttamente imputabile al gestore.
La quota da 500 milioni e il contenzioso
La legge di Stabilità 2015, la n. 190/2014, aveva previsto una riduzione complessiva di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori della filiera degli apparecchi da intrattenimento. Un meccanismo che ha dato origine a un contenzioso articolato su come distribuire l’onere economico tra i soggetti coinvolti nella raccolta.
Il caso arrivato in appello nasce da un’indagine penale per peculato, relativa all’omesso riversamento al concessionario HBG Connex s.p.a. delle somme derivanti dagli incassi delle giocate effettuate con apparecchi Awp tra febbraio 2015 e maggio 2016. Gli importi contestati erano di circa 27mila euro: 7.494 euro a titolo di Prelievo erariale unico e 19.459 euro per la quota della Stabilità. L’azione della Procura contabile si era concentrata solo su quest’ultima cifra, perché il Preu era stato comunque versato all’Erario dal concessionario.
Le due tesi a confronto
Per la Procura, il gestore, incaricato della raccolta del gioco per conto del concessionario, avrebbe dovuto rispondere direttamente nei confronti dell’Erario; la quota straordinaria, prevista dalla legge e destinata alle casse pubbliche, avrebbe avuto natura erariale, rendendo il mancato versamento configurabile come danno per lo Stato.
La difesa sosteneva il contrario: l’unico soggetto obbligato verso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era il concessionario, mentre la somma richiesta al gestore rappresentava una quota di ripartizione interna del maggior prelievo, derivante dal rapporto contrattuale tra le due società e non da un’obbligazione diretta verso l’Erario.
Perché la quota non si assimila al Preu
La Corte ha condiviso questa seconda interpretazione. Le somme contestate «non riguardano le giocate acquisite presso le slot machines», si legge nella sentenza, ma «afferiscono al compenso spettante e alla misura dello stesso dal concessionario al suo gestore». Sul Preu, invece, i giudici sono netti: «non v’è dubbio circa la configurabilità di un danno erariale».
Il Collegio richiama la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 208/2015, in base alla quale il gestore non era tenuto a versare al concessionario l’intero compenso per ottenerne poi la redistribuzione, ma soltanto la quota corrispondente al prelievo straordinario. La controversia resta così una «partita di dare e avere col concessionario», sebbene derivante da un «prezzo» imposto dal legislatore. Tra le due fattispecie, osservano i giudici, ci sono «elementi di assoluta distinzione»: la disciplina usata in passato per riconoscere la natura pubblica delle somme riguardava esclusivamente il regime del Preu.
L’appello della Procura è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata integralmente, con 1.500 euro di spese legali, oltre accessori, a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Corte sottolinea che, per quanto risulta al Collegio, si tratta della prima pronuncia resa in secondo grado su questa specifica materia.
La decisione non afferma che un gestore Awp non possa mai essere chiamato a rispondere di un danno erariale: il caso del Preu resta fermo, con la natura pubblica delle somme e la possibile configurazione del danno. La pronuncia riguarda la sola quota straordinaria della Stabilità 2015 e chiarisce che la ripartizione economica tra concessionario e gestore, quando nasce dalla riduzione dei compensi di filiera, non si trasforma automaticamente in un rapporto diretto tra gestore ed Erario.







